Aggiornamento “231” 28/08/2023

decreto legislativo n.231 del 2001

  • Appalti di servizio. La giurisprudenza traccia il confine tra liceità e illiceità

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale (4.05.2023, n. 18530),  affronta il  tema degli appalti di servizio. Lo fa segnando il confine tra quelli che possono essere definiti leciti strumenti operativi e l’intermediazione illecita di manodopera.

L’appalto di lavoro appartiene ad un numerus clausus di rapporti contrattuali in cui vige una distinzione tra l’utilizzatore finale che fruisce della prestazione (l’appaltante) e l’effettivo datore di lavoro del lavoratore (l’appaltatore). Allo stesso modo come  per la somministrazione di lavoro per il tramite di agenzie per il lavoro e per il distacco: al di fuori di queste ipotesi, l’intermediazione di manodopera si considera illecita.

Il fatto:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Società esercente l’attività di ristorazione e l’amministratore unico di una azienda esercente attività servizi di sostegno alle imprese hanno stipulato un contratto di appalto di servizi. Il. contratto ha

ad oggetto “servizio di cucina, servizio di sala“. Tale contratto è stato ritenuto illegittimo in quanto  si sarebbe trattato di  sola fornitura di manodopera, senza assunzione di  alcun rischio economico. I lavoratori erano inseriti nell’organizzazione aziendale della committente, i cui soci programmavano i turni di lavoro e gestivano le richieste di permessi, le ferie e i riposi.

Pertanto, nell’ipotesi di contratti di appalto in cui è preponderante l’aspetto della manodopera (c.d. appalti labour intensive), e solo residuale l’impiego di elementi di natura materiale (come accade per i servizi di ristorazione o di pulizia, oggetto della decisione in commento), tema centrale diviene l’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore e l’esercizio dei tipici poteri datoriali da parte dello stesso (tra cui il potere di organizzazione, direzione e controllo, o il potere disciplinare).

In queste ipotesi dovrà essere valorizzato l’aspetto connesso all’esercizio dei poteri datoriali in capo a quest’ultimo.

Pertanto il committente non deve interferire  nella scelta dei lavoratori, nel numero o nella loro identità personale, non deve impartire direttive sulle attività da svolgere quotidianamente ed esercitare il potere sanzionatorio sui dipendenti dell’appaltatore.

Possibili conseguenze:

Inoltre, se l’appalto è illecito, in quanto privo dei requisiti legali sopra descritti, si configura un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.  Pertanto, l’appaltatore e il committente sono entrambi soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (innalzati a Euro 70,00 in caso di recidiva nel triennio).

Inoltre, l’importo della sanzione amministrativa concretamente da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a Euro 5.000, né superiore a euro 50.000.

Nel caso, poi, l’appalto illecito comporti anche lo sfruttamento di minori, si realizza anche un’ipotesi di reato, punita con l’ammenda fino a Euro 360,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata (innalzati a Euro 420,00 in caso di recidiva nel triennio), congiuntamente alla pena detentiva dell’arresto fino a 18 mesi.

Ove, poi, come nel caso di specie, l’appalto illecito sia stato posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori impiegati, la fattispecie ricade nel campo di applicazione di cui all’art. 38 bis del D. Lgs. 81/2015 che disciplina il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. In tale ipotesi, ferme le sanzioni amministrative sopra indicate, troverà applicazione anche la pena dell’ammenda di Euro 20,00 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.

Inoltre essendo l’appalto fraudolento nullo per illiceità della causa negotii, i lavoratori coinvolti devono essere considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, indipendentemente da una loro iniziativa giudiziale.

  • RISCHIO CALORE

Il 28 Luglio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 98/2023 che contiene le “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica”.

Il datore di lavoro, tenuto conto delle temperature elevate che possono registrarsi nei mesi estivi, deve effettuare una specifica valutazione del rischio da esposizione a ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela della incolumità del ricorrente e di prevenzione dei rischi lavorativi ai quali lo stesso è esposta.

Sulla base di questi presupposti  il datore di lavoro è stato ritenuto  responsabile nel caso di  ipertermia da colpo di lavoro che aveva affetto un lavoratore adibito posizionamento di una copertina di cemento su un muretto esterno ad una villetta, in una giornata particolarmente calda e in un orario immediatamente successivo alla pausa pranzo (Cass. Sez. IV 30789/2022).

regole precauzionali:

In situazioni del genere vanno previste ed applicate regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all’esterno faticose in ore calde, prevedendo pause di riposo frequenti, predisponendo ripari ombreggiati, oltre ad accorgimenti sul vestiario, nonché sulla alimentazione e idratazione. La mancata adozione del modello “231” ha comportato la condanna  anche in ordine all’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

Il D.L. 98/2023 prevede, per il periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici.

Si prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto. Il Ministero del Lavoro ha elaborato un vademecum per i rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature.

VADEMECUM

  • Inail e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al lgs.231/01.

Con le recenti “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del d.lgs. 231/01”, l’INAIL fornisce  alle imprese uno strumento di diffusione della cultura della sicurezza e delle best practices di tipo organizzativo, tecnico e gestionale.

Il Documento costituisce un supporto operativo per l’implementazione di sistemi di gestione volti alla prevenzione di infortuni sul lavoro e della responsabilità dell’ente.

In particolare, si legge nel comunicato, “vengono fornite indicazioni su come monitorare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro attraverso specifiche modalità operative conformi alla UNI ISO 45001:18”.

E ancora “Le linee di indirizzo mirano innanzitutto a orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo, in modo da costituire uno strumento utile sia alla riduzione degli infortuni, sia al miglioramento della gestione complessiva delle attività.

 Inoltre, tale strumento consente all’impresa di rispettare i dettami normativi, tutelandosi dalla responsabilità amministrativa. In generale, una gestione corretta della salute e sicurezza porta alla riduzione dei rischi diventando anche un importante strumento di competitività”.

Il fulcro del modello di gestione proposto è costituito dall’attività di audit che, effettuata in maniera rigorosa, consente di fornire all’organizzazione indicazioni su quali sono le aree del proprio modello organizzativo e gestionale in cui è necessario diminuire i livelli di rischiosità, nell’ottica del miglioramento continuo.

 

Incentivi nazionali in materia di assunzione 2023

 

Avvocato Innocenzo Megali

SINTESI INCENTIVI NAZIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONE PER L’ANNO 2023

 

Aggiornato al 17/08/2023

 

 

Legenda:

  • Regime “de minimis”:

    trattasi del tetto massimo utilizzabile relativo agli aiuti di Stato concessi alle imprese definito dal Regolamento UE n. 1407/2013. In via generale, tale limite risulta pari ad euro 200.000,00 nell’arco di tre anni.

  • Temporary Crisis and Transition Framework:

    trattasi del tetto massimo temporaneo utilizzabile relativo agli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza derivante dal conflitto russo-ucraino adottato dalla Commissione UE in data 23 marzo 2022. Allo stato attuale, il limite risulta pari ad euro 2.000.000 e la scadenza del Temporary framework risulta essere al 31 dicembre 2023.

  • Regole generali in materia di incentivi all’assunzione

    : trattasi dei requisiti generali previsti dalla Legge n. 296/2006 e dal D.lgs. n. 150/2015 per la fruizione degli incentivi in materia di assunzione, ovvero:

– possesso del DURC;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative;

– l’assunzione non deve rappresentare attuazione di un obbligo di legge o di contratto (ad esempio assunzione di disabili per obbligo l. 68/99);

– l’assunzione non deve ledere il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore né essere in adempimento del diritto di precedenza per il lavoratore che si sta assumendo;

– non devono essere in corso sospensioni del lavoro con intervento della cassa integrazione straordinaria, salvo che l’assunzione riguardi altri livelli di inquadramento o altre unità produttive;

– l’incentivo non spetta per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di aziende che, al momento del licenziamento, ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con chi assume o risulta in rapporto di collegamento o controllo;

– la comunicazione obbligatoria di assunzione va inviata secondo le tempistiche previste dalla Legge.

  • Incremento occupazionale netto

    : trattasi di un requisito richiesto per alcune agevolazioni, secondo cui l’assunzione può essere incentivata se determinata un aumento del numero medio di unità lavoro (ULA) relativo all’anno successivo all’assunzione rispetto al numero medio di unità lavoro (ULA) relativo all’anno precedente all’assunzione. Tale requisito va rispettato solo se espressamente richiamato nelle schede seguenti.

  • Lavoratore disoccupato:

    ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

  • Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito:

    il lavoratore che, nel periodo richiesto dall’incentivo, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponda a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – DPR n. 917 del 1986).

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 30

Riferimenti di legge: legge n. 205/2017.

Circolari INPS: circolare n. 40/2018 e n. 57/2020.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine, conferma in qualifica (tempo indeterminato) per lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

Lavoratori interessati: giovani con età inferiore a 30 anni che non hanno avuto nel corso della vita lavorativa un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Durata: 36 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di conferma in qualifica dell’apprendista (decorrenti dalla scadenza degli ulteriori 12 mesi di contribuzione agevolata riconosciuti dal D.lgs. 81/2015).

Misura agevolazione: 50% della contribuzione INPS carico ditta per un massimale di 3.000 euro annui.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva (non richiesto per conferma in qualifica apprendista);
  • il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (non richiesto per conferma in qualifica apprendista).

Computabilità nel regime de minimis: non rileva.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 36

Riferimenti di legge: legge n. 178/2020 e 197/2022.

Circolari INPS: circolare n. 57/2023.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine (avvenute nel periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023).

Lavoratori interessati: giovani con età inferiore a 36 anni che non hanno avuto nel corso della vita lavorativa un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Durata: 36 mesi (48 mesi in caso di assunzione nelle Unità Produttive collocate in Regioni del Sud).

Misura agevolazione: 100% della contribuzione INPS carico ditta per un massimale di 6.000 euro annui (massimale elevato a 8.000 euro annui nel caso di assunzione/trasformazione nel corso del 2023).

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica;
  • il datore di lavoro, nei nove mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Computabilità nel regime de minimis: computabile nel Temporary Crisis And Transition Framework.

 INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI “NEET”

Riferimenti di legge: Decreto legge n. 48/2023.

Circolari INPS: circolare n. 68/2023.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (avvenute nel periodo dal 1 giugno 2023 al 31 dicembre 2023).

Lavoratori interessati: giovani con età inferiore a 30 anni che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET) e siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. In aggiunta a questi requisiti, per rientrare nell’incentivo i giovani con età compresa fra 25 e 29 anni devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, oppure non avere diploma di scuola superiore o titolo equivalente, oppure devono aver completato un corso di formazione negli ultimi 24 mesi senza aver trovato il primo impiego retribuito, oppure devono essere assunti in settori con alto tasso di disparità di genere (se facenti parte del genere sottorappresentato).

Durata: 12 mesi.

Misura agevolazione: contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% nel caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente).

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • Realizzazione di un incremento occupazionale netto con l’assunzione.

 

Computabilità nel regime de minimis: non rileva.

 

 INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE E OVER 50

Riferimenti di legge: legge n. 92/2012.

Circolari INPS: circolare n. 111/2013.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo determinato, assunzione con contratto a tempo indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine.

Lavoratori interessati:

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati da apposito Decreto Ministeriale ogni anno) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da

almeno ventiquattro mesi.

Durata: nel caso di assunzione a tempo determinato, per la durata del contratto di assunzione (o successiva proroga) e comunque per un massimo di 12 mesi. Nel caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, per la durata massima di 18 mesi (comprensivi dell’eventuale periodo agevolato fruito per l’assunzione a termine).

Misura agevolazione: 50% della contribuzione INPS carico ditta.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • Realizzazione di un incremento occupazionale netto con l’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: l’incentivo rileva sia nel regime ordinario de minimis.

 

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE ESTENSIONE 2022/2023

Riferimenti di legge: legge n. 178/2020, legge n. 197/2022.

Circolari INPS: circolare n. 58/2023.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo determinato, assunzione con contratto a tempo indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine(avvenute nel periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023).

Lavoratori interessati:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati da apposito Decreto Ministeriale ogni anno) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da

almeno ventiquattro mesi.

Durata: nel caso di assunzione a tempo determinato, per la durata del contratto di assunzione (o successiva proroga) e comunque per un massimo di 12 mesi. Nel caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, per la durata massima di 18 mesi (comprensivi dell’eventuale periodo agevolato fruito per l’assunzione a termine).

Misura agevolazione: 100% della contribuzione INPS carico ditta per un massimale di 6.000 euro annui (massimale elevato a 8.000 euro annui nel caso di assunzione/trasformazione nel corso del 2023).

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • Realizzazione di un incremento occupazionale netto con l’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: computabile nel Temporary Crisis And Transition Framework.

 

 INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI NASPI

Riferimenti di legge: legge n. 92/2012.

Circolari INPS: circolare n. 175/2013.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine (se avviene all’interno della sospensione dell’indennità NASPI, perciò se viene sottoscritto un contratto iniziale di massimo 6 mesi di durata e la trasformazione avviene entro tale termine).

Lavoratori interessati: lavoratori percettori di indennità NASPI (quindi, disoccupati).

Durata: trattasi di contributo (e non di agevolazione) fruito mensilmente secondo la rateizzazione comunicata dall’INPS a seguito dell’autorizzazione.

Misura agevolazione: 20% dell’indennità residua NASPI spettante al lavoratore.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: l’incentivo rileva nel regime ordinario de minimis.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Riferimenti di legge: D.lgs. n. 148/2015.

Circolari INPS: circolare n. 77/2020.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo determinato, assunzione con contratto a tempo indeterminato, trasformazione in tempo indeterminato di contratto a termine.

Lavoratori interessati: lavoratori percettori di Assegno di Ricollocazione (trattasi, in genere, di lavoratori posti in CIG straordinaria o percettori di Naspi).

Durata: nel caso di assunzione a tempo determinato, per la durata del contratto di assunzione (o successiva proroga) e comunque per un massimo di 12 mesi. Nel caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, per la durata massima di 18 mesi (comprensivi dell’eventuale periodo agevolato fruito per l’assunzione a termine).

Misura agevolazione: 50% della contribuzione INPS carico ditta.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: l’incentivo non rileva nel regime ordinario de minimis.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS

Riferimenti di legge: D.L. n. 148/1993.

Circolari INPS: circolare n. 12/2006.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Lavoratori interessati: lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per almeno 3 mesi (anche non continuativi) dipendenti di aziende poste in CIG Straordinaria da almeno 6 mesi.

Durata: 12 mesi per la riduzione contributiva. Il contributo pari al 50% dell’indennità CIGS viene erogato mensilmente in relazione al periodo residuo di indennità spettante e comunque per massimo 9 mesi (21 mesi se over 50).

Misura agevolazione:

  • Applicazione dell’aliquota contributiva ridotta per l’apprendistato professionalizzante (13,61% nel vostro caso), senza l’esenzione INAIL;
  • Contributo pari al 50% dell’indennità CIGS che sarebbe spettata al lavoratore.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: l’incentivo non rileva nel regime ordinario de minimis.

 

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI

Riferimenti di legge: l. 68/1999.

Circolari INPS: circolare n. 99/2016.

Rapporti di lavoro interessati: assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi (solo per i disabili intellettuali e psichici), assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato (categorie residue).

Lavoratori interessati: lavoratori con riconoscimento di disabilità fisica con percentuale superiore al 67% o lavoratori con riconoscimento di disabilità intellettuale o psichica con percentuale superiore al 45%.

Durata:

  • 36 mesi per lavoratori con disabilità fisica superiore al 67%;
  • 60 mesi per lavoratori con disabilità intellettuale o psichica superiore al 45% (computando il periodo eventuale a termine).

Misura agevolazione:

  • Contributo mensile pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità fisica superiore al 79% e per i lavoratori con disabilità intellettuale o psichica superiore al 45%;
  • Contributo mensile pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità fisica fra il 67% e il 79%.

Requisiti:

  • Rispetto delle regole generali in materia di incentivi all’assunzione, solamente per quanto riguardante il possesso del DURC e il rispetto della contrattazione collettiva;
  • Realizzazione di un incremento occupazionale netto con l’assunzione.

Computabilità nel regime de minimis: l’incentivo non rileva nel regime ordinario de minimis.