Reati commessi con strumenti di pagamento differenti dai contanti
Il legislatore nazionale ha, di recente, recepito la Direttiva 2019/723/UE, avvenuta il 4 novembre 2021, diretta a contrastare la lotta contro le frodi e la falsificazioni di mezzi di pagamento differenti dai contanti. Essa è stata recepita, a livello di ordinamento italiano con:
- L’introduzione dell’art. 493-quater c.p., Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento differenti dai contanti.
- L’art. 25-octies1 per quanto concerne il D.Lgs. 231/2001.
La riforma apportata al codice penale risulta essere di significativa importanza poiché si riferisce a qualunque documento, oltre a carte di credito e bancomat andando a punire anche la condotta che produca un trasferimento di denaro, sia nell’ipotesi in cui esso possieda un valore monetario sia qualora possieda un valore “virtuale”.
Per quanto concerne una eventuale responsabilità per l’Ente, viene richiesto che le imprese adottino livelli di protezione interni sempre più adeguati e aggiornati mediante la predisposizione di adeguati presidi tecnici. Essi possono riguardare sia l’adozione di policies sia l’utilizzo di software idonei a fornire adeguati livelli di protezione.
Per quanto concerne le imprese che siano già in possesso di un Modello 231, è necessario che esse provvedano all’aggiornamento prevedendo appositi strumenti di prevenzione al fine di impedire la commissione di illeciti in materia di mezzi di pagamento che differiscano dai contanti.