Crisi di impresa, modello 231 e adeguati assetti organizzativi
La recente entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII) di cui al D. Lgs. 14/2019, come modificato dal D. Lg. 83/2022 ha riacceso il dibattito sugli adeguati assetti organizzativi dell’impresa e sulle loro funzioni.
L’argomento è fisiologicamente correlato al tema dei modelli organizzativi di cui al D. Lg. 231/2001, a dispetto della diversa ratio delle norme, una mirata ad individuare tempestivamente i segnali della crisi d’impresa e l’altra a prevenire gli eventuali reati a carico della stessa (trattasi con evidenza di distinzione semplicistica e meramente esplicativa).
È evidente, peraltro, l’attitudine dei modelli 231 a costituire assetti organizzativi adeguati non solo in chiave di prevenzione dei reati ma in ragione della loro funzione di strumenti in grado di improntare la gestione aziendale a criteri di efficacia, efficienza e legalità.
Infatti l’adozione di un modello organizzativo appare una scelta coerente con gli obiettivi del legislatore, sia in relazione all’esigenza di dotare l’impresa di una struttura organizzativa compatibile rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità della stessa, sia al fine di garantire che i poteri e le funzioni siano assegnati ed effettivamente esercitati a livelli appropriati di competenza e responsabilità.
In altre parole, le disposizioni del Codice della Crisi rafforzano un approccio ormai consolidato che, superando la visione dell’adozione dei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001 esclusivamente in chiave di esenzione da responsabilità, inquadra gli stessi come strumenti di previsione e controllo che possono essere ricompresi nel perimetro applicativo di altre norme civilistiche già a partire dalla riforma del diritto societario del 2003.
Si pensi, ad esempio, all’ art. 2381 c. 3 e 5 c.c., che ancor prima della riforma della crisi d’impresa stabilivano un principio generale di adeguatezza nel governo societario, ponendo in capo all’organo amministrativo l’onere di curare e valutare, in base alla natura e alle dimensioni dell’impresa, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Dunque, è evidente che il modello organizzativo “231” rientra a pieno titolo nel perimetro degli adeguati assetti organizzativi delineato dal legislatore; è altrettanto evidente come il Codice della Crisi restituisca importanza alla disciplina della responsabilità degli enti imponendo, agli imprenditori che ancora non lo hanno adottato, una doverosa riflessione.