CONTROLLI A DISTANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 10 novembre 2021 IL SOLE 24 ORE
Controlli a distanza nei luoghi di lavoro: evoluzione normativa
ABSTRACT. L’art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, con le norme relative agli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, ha cercato di bilanciare due interessi meritevoli di tutela quali, da un lato, il diritto/potere di controllo esercitabile dal datore di lavoro e, dall’altro, il diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)
I controlli oltre il tempo e lo spazio del rapporto di lavoro: casi dubbi
ABSTRACT. L’articolo 4 dello statuto dei lavoratori è strutturato in tre grandi blocchi che si possono così riassumere: l’ampliamento delle causali che giustificano l’esercizio del controllo a distanza; la semplificazione dell’attività di controllo tramite “gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” con una deroga esplicita all’ esigenza di documentare le causali giustificative del controllo e l’esonero della preventiva procedura autorizzativa; la possibilità di raccogliere i dati personali dei lavoratori attraverso l’una e l’altra modalità di controllo a distanza, utilizzando le relative informazioni “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)
Controlli a distanza nei luoghi di lavoro: utilizzabilità dei dati raccolti
ABSTRACT. Il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori precisa che il datore di lavoro potrà utilizzare le informazioni raccolte col controllo a distanza (comma 1) e con gli apparecchi di cui ha dotato i suoi dipendenti (comma 2), ma solo per i fini connessi al rapporto di lavoro, e purché i lavoratori siano informati adeguatamente sulle modalità d’uso di tali strumenti e sui modi con cui verrà esercitato il controllo (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)