DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO I BENI CULTURALI
Il 3 marzo 2022 è stato approvato in via definitiva il DDL recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.
L’articolo 3 ha modificato il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
In particolare, ha introdotto nel D. Lg. 231/2001 l’articolo 25-septiesdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede, in relazione:
- all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecunia ria da duecento a cinquecento quote;
- all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote;
- all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
L’art. 25-duodevicies, rubricato Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.