Estinzione della responsabilità e cancellazione della società
La cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese non comporta l’estinzione dell’illecito “231”. Con la sentenza n. 9006/2022 la Corte di Cassazione ha così mutato il proprio precedente orientamento, secondo il quale l’estinzione fisiologica e non fraudolenta della persona giuridica impedisce la prosecuzione del procedimento ex D.Lgs. 231/2001, trattandosi di un caso assimilabile a quello della morte dell’imputato nel processo penale.
Secondo la nuova pronuncia, pertanto, in caso di cancellazione della società, la responsabilità si trasferisce sui soci.
Per la Suprema Corte non può quindi applicarsi in via analogica all’ente la disciplina della morte del reo, dal momento che, quando il legislatore ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti, ha provveduto in maniera esplicita.
A favore di tale ultima interpretazione la Cassazione ha sottolineato come le Sezioni Unite hanno considerato che il fallimento della società non comporta l’estinzione dell’illecito e che lo scioglimento della persona giuridica non opera retroattivamente.