Intermediazione di manodopera e falsa fatturazione
L’utilizzo di fatture relative a un contratto di appalto dissimulato, che nasconde una illegittima intermediazione di manodopera, integra il reato di dichiarazione fraudolenta.
Anche nel caso in cui l’IVA sia stata correttamente versata dall’emittente (Corte di Cassazione sentenza n. 11633 del 30 Marzo 2022).
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due imprenditrici che chiedevano il dissequestro delle somme sottoposte a misura cautelare per l’illecito fiscale.
Il procedimento penale era nato da indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza che avevano accertato che alcune società, sotto la forma negoziale del contratto di appalto di servizi, avevano in realta’ dissimulato una illecita intermediazione di manodopera. Ciò in quanto, secondo lo schema contrattuale standard concluso tra le parti, la società fornitrice non assumeva su di se’ alcun rischio di impresa pattuendo un corrispettivo calibrato esclusivamente sul costo della manodopera, maggiorato soltanto di alcuni costi (apertura pratica, utilizzo software ecc.), senza dunque remunerare in alcun modo l’assunzione del rischio di impresa e della correlativa organizzazione, elementi questi essenziali di ogni contratto di appalto.
Era poi risultato dimostrato che la società fornitrice non era autorizzata alla somministrazione di manodopera e che le direttive sull’esecuzione dei lavori provenivano dagli imprenditori committenti che provvedevano anche alla individuazione e formazione dei soggetti da assumere.
Pertanto, sotto la forma negoziale del contratto di appalto, sarebbe stata dissimulata una illecita intermediazione di manodopera. Conseguentemente l’emissione delle fatture, solo formalmente imputate al contratto di appalto, aveva consentito alle societa’ destinatarie di generare dei costi aziendali da inserire nelle dichiarazioni annuali tra gli elementi passivi, e di detrarre l’iva non dovuta esposta dalle fatture emesse, creando in tale modo un credito in capo all’utilizzatrice che non si sarebbe generato se le parti avessero rappresentato la realta’ del rapporto intercorso tra di loro (contratto di somministrazione di manodopera).
Da qui la contestazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 2, per avere indicato nelle dichiarazioni annuali modello Iva delle societa’ elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Ne’ rilevava la circostanza, allegata dalle difese, che l’iva fosse state effettivamente corrisposta e versata allo Stato, non essendo indifferente ai fini iva l’indicazione di un soggetto diverso da quello che aveva effettuato la fornitura.